Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. Leggi il testo vigente →

L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;

  • a)carichi di famiglia;
  • b)anzianita';
  • c)esigenze tecnico produttive ed organizzative. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. 4 Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 37
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

5

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che "La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo".

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

37

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2022

    Questione inammissibile
    14 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 5 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    Le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtù delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione - dal giudice 'a quò considerata diritto vivente - la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari, stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non pregiudicano la tutela costituzionalmente prevista degli invalidi ne' sono in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza. L'eventuale squilibrio riscontrabile, rispetto alle percentuali stabilite, tra le categorie dei lavoratori ordinari e dei lavoratori invalidi rimasti in servizio, non deriva infatti dalle norme relative al licenziamento collettivo, e nemmeno dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da precedenti inadempienze a tale disciplina. Ne' appare irrazionale che per risanare tale squilibrio - al quale è certo possibile ovviare applicando lo specifico procedimento proprio delle assunzioni - non sia stato utilizzato in funzione compensativa lo strumento legislativo previsto per i licenziamenti, tanto più se si consideri che il datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha il dovere di rispettare le percentuali dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui, per vari motivi, si fosse determinata una situazione occupazionale di esubero di personale invalido. (Non fondatezza, in riferimento agli 38 e 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell' art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 268/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    L'autonomia contrattuale dei singoli è tutelata, a livello costituzionale, solo indirettamente, in quanto strumento di esercizio di libertà costituzionalmente garantite. In particolare, l'art. 41, comma primo, Cost., tutela l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica, la quale si esercita normalmente in forma di impresa: deve perciò escludersi che il detto parametro garantisca anche l'autonomia negoziale dei singoli lavoratori subordinati, dal momento che essi non assumono alcuna iniziativa economica, bensì accettano di essere inseriti nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa della controparte. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 5, comma primo, della L. 23 luglio 1991 n. 223, sollevata con improprio riferimento all'art. 41, comma primo, Cost.). - Sulla tutela costituzionale dell'autonomia negoziale, v. S. nn. 241/1990, 159/1988, 89/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 5 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1991

1991oggi
  1. 22 ottobre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  3. 21 luglio 2021 — 25 luglio 2021per 4 giorni
  4. 30 giugno 2021 — 21 luglio 2021per 21 giorni
  5. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  12. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  13. 1 gennaio 2017 — 17 marzo 2020per 3 anni
  14. 18 luglio 2012 — 1 gennaio 2017per 4 anni
  15. 20 luglio 1994 — 18 luglio 2012per 18 anni
  16. 20 luglio 1993 — 20 luglio 1994per un anno
  17. 27 luglio 1991 — 20 luglio 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5 · fonte su Normattiva