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La facolta' del Ministro prevista dall'articolo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Testo in vigore dal 23 marzo 1974 al 9 ottobre 2010
