Norme in materia di circolazione monetaria

Art. 3 — Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

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Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. ((1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012)) In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia' stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 28 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;96~art3 · fonte su Normattiva