Art. 3 — Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
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L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), puo' essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso e' vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorita' di pubblica sicurezza. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nonche' i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densita' della rete distributiva e della presumibile capacita' di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3. ((6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del piu' alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4)) La concessione del posteggio non puo' essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e puo' essere rinnovata. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita' disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Il sindaco puo' revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Nessun operatore puo' utilizzare piu di un posteggio contemporaneamente.L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attivita', fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformita' agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non e' consentito o e' consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio e' subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo' essere concesso solo per le installazioni mobili. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorita' marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e' soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
Testo in vigore dal 13 aprile 1997 al 24 aprile 1999
