Norme in materia di contratti agrari

Art. 2 — Limiti di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art2 · fonte su Normattiva