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Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 63/1989

    Questione inammissibile
    23 febbraio 1989

    GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ. Una questione di costituzionalità non può fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non è in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra più interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, è manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, così come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 15 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art15 · fonte del testo