Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata

Art. 11 — Modifiche all'articolo 11 della legge 10 novembre 1965, n. 1179

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L'articolo 11 della legge 10 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile, territorialmente competente:

  • a)se trattasi di nuove costruzioni, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto di cui al precedente articolo ed il relativo contratto di mutuo definitivo;
  • b)se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo definitivo. Gli uffici del genio civile, accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonche' il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformita' delle abitazioni stesse ai citati requisiti. L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 e' subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente articolo 8. Detti requisiti debbono essere posseduti:
  • a)alla data di presentazione della domanda e comunque a data non successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di costruzione al 6 settembre 1965.0 per la costruzione diretta delle proprie abitazioni;
  • b)alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che puo' essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;
  • c)alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione. Gli istituti di cui all'articolo 4 possono fissare termini di decadenza per la presentazione della documentazione richiesta agli aspiranti alla concessione dei mutui agevolati per la istruttoria delle pratiche e per la vendita delle abitazioni a soggetti aventi i requisiti prescritti costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 9".

Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 4 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art11 · fonte su Normattiva