Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti. Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore e' annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/1969

    Questione infondata
    10 giugno 1969

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo e degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, riproposte negli stessi termini già esaminati con la sentenza n. 37 del 1969 della Corte, che le ha disattese per quanto riguarda i rapporti contrattuali in materia istituiti prima del 28 ottobre 1941, vanno dichiarate manifestamente infondate riflettendo nella specie, rapporti istituiti prima della data suddetta, e non ricorrendo motivi per discostarsi dalla precedente decisione.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art6 · fonte su Normattiva