Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile. In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente, quale capitale di affranco. Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente. In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorita', l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti. Il Pretore ha facolta' di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterra' opportuno. Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/1982

    Questione inammissibile
    16 aprile 1982

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

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  • Sentenza n. 53/1974

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 1974

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi); dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 otto…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/1969

    Questione infondata
    10 giugno 1969

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo e degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, riproposte negli stessi termini già esaminati con la sentenza n. 37 del 1969 della Corte, che le ha disattese per quanto riguarda i rapporti contrattuali in materia istituiti prima del 28 ottobre 1941, vanno dichiarate manifestamente infondate riflettendo nella specie, rapporti istituiti prima della data suddetta, e non ricorrendo motivi per discostarsi dalla precedente decisione.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 41 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art4 · fonte su Normattiva