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Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni. L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma. Il trattamento speciale di cui al presente articolo puo' essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 11 agosto 1991
