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Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore nei comuni compresi nel territorio della regione sono incomponibili con la carica di consigliere regionale. Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresi' incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000
