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La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000
