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Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota, del maggiore gettito derivante dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, recante variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-23;403~art3 · fonte del testo