Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1962 al 10 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo. Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi. Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare e' posto a carico dell'Ente mutuatario. Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, e' ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente art. 13, primo comma, il mutuatario e' tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti. Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al saggio d'interesse dei Buoni ordinari del tesoro a dodici mesi vigente in detto periodo. L'importo di tali interessi e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa il 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data del mandato. Nei riguardi dei mutui - non garantiti con delegazioni - concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Societa' che costruiscono case popolari ed economiche senza finalita' di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare. Sulle somministrazioni - relative ai mutui di cui al precedente comma - effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al tasso di concessione del mutuo ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento. Rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498.

Testo in vigore dal 23 luglio 1962 al 10 settembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art14 · fonte su Normattiva