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La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino al 31 dicembre 1960. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo. La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1 marzo 1947, nonche' da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305. La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.
Testo in vigore dal 14 maggio 1955 al 5 gennaio 1961
