Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino al 31 dicembre 1960. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo. 1 La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1 marzo 1947, nonche' da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305. La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1960, n. 1521

1

La L. 21 dicembre 1960, n. 1521 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1955 al 5 gennaio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1960, n. 1521

    La L. 21 dicembre 1960, n. 1521 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1964".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art1 · fonte del testo