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Nei Comuni che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per i lavori pubblici, il pretore ha facolta' di prorogare la esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni, computando le proroghe gia' concesse. Nel determinare la durata della proroga il pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:

  • 1)delle difficolta' del conduttore di procurarsi altro alloggio;
  • 2)della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile;
  • 3)della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere. La proroga disposta dal presente articolo e' estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, nonche' agli inquilini degli immobili gia' amministrati dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria.

Testo in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art5 · fonte del testo