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Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli ((16,)) 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalita' di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 19 agosto 2014

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