Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 3 — Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Testo vigente dal 17 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;301~art3 · fonte su Normattiva