Art. 3 — Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea
Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.
Testo vigente dal 17 agosto 1993
