Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 4 — Centri di riferimento per gli innesti corneali

Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

  • a)informazione e propaganda sul territorio;
  • b)organizzazione dei prelievi di cornea;
  • c)deposito e conservazione delle cornee;
  • d)esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
  • e)promozione degli innesti corneali;
  • f)promozione della ricerca.

Testo vigente dal 17 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;301~art4 · fonte su Normattiva