Art. 4 — Centri di riferimento per gli innesti corneali
Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
- a)informazione e propaganda sul territorio;
- b)organizzazione dei prelievi di cornea;
- c)deposito e conservazione delle cornee;
- d)esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
- e)promozione degli innesti corneali;
- f)promozione della ricerca.
Testo vigente dal 17 agosto 1993
