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Nel periodo dal 1 al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo. Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente. Nell'elenco sono altresi' indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche' le somme corrisposte al personale non soggette a contributo. Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale. In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni. Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco e' calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianita' di servizio acquisita da ciascun dipendente.

Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 13 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art10 · fonte su Normattiva