Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 24 — Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico

Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalita' e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art24 · fonte su Normattiva