Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f). Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera d), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio. Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonche' le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo. Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato 4 al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, e' quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18. L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni privilegiate di invalidita' per causa di servizio.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 445/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Nel trattamento previdenziale degli addetti ai pubblici servizi è legittima l'esclusione dalla base pensionabile del lavoro straordinario, inteso,ai sensi della L. n. 889 del 1971 (artt. 4 e 17) quale attività prestata in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi. Tale modifica alla disciplina pensionistica non è irrazionale e deve ritenersi giustificata dalla validità e indilazionabilità degli obiettivi perseguiti dalla legge (esigenza di praticità e sollecitudine nella liquidazione della pensione, di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, di sicurezza in tema di trasporti). La normativa non determina disparità di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparità deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, ne' riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalità rispetto alla qualità del lavoro prestato (artt. 36 e 38 Cost.), poiché il livello della pensione non deve necessariamente "poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio". Ne', infine, la disciplina predetta può considerarsi attinente all'istituto della proprietà (art. 42 Cost.) e alla materia tributaria (art. 53 Cost.), non comportando ablazione di beni e non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1981, n. 889, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.). - cfr. S.nn. 349/1985, 26/1980, 173/1986; O.n. 44/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 44/1985

    Questione infondata
    13 febbraio 1985

    Come già affermato dalla Corte, la diversità di disciplina dei vari sistemi pensionistici va sempre rapportata agli "elementi specifici", peculiari dei sistemi stessi. Inoltre, come anche si è affermato, spetta al legislatore stabilire se il livello della pensione debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della misura della pensione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, "sono in ogni caso escluse dal computo le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio"). - S. n. 26/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 17 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto · Art. 26 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 27 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art17 · fonte su Normattiva