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La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni quattro anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento.La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984. La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990

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