Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. Le entita' dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982. La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni e' operata in base alla previgente normativa in materia.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art28 · fonte su Normattiva