Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 26 — Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato,o rispettivamente l'iscritto,sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati,e la domanda sia stata presentata,entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Resta salva,nei limiti dei relativi presupposti,la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l' articolo 28 della presente legge. La facolta' di riscatto di cui all' articolo 5,secondo comma,della legge 5 luglio 1965,n.798,come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975,n.319,puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facolta' di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge,e puo' riguardare tutto il periodo,fino ad un massimo di quattro anni complessivi,durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane,dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facolta' di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti,ovvero in precedenza,valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia ((...)). Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianita' trentennale di cui all' articolo 2,primo comma,e' ridotta,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva. Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita',anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge,(( con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319)). ((Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, e' determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge)).

Testo vigente dal 13 maggio 1983

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22836/2025

    7 agosto 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • PREVIDENZA

    In tema di previdenza forense, ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l. n. 576 del 1980, i redditi su cui calcolare l'ammontare delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 secondo il sistema retributivo devono essere rivalutati dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

    Art. 26 · Art. 15 Riforma del sistema previdenziale forense

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 157/1992

    Altra decisione
    2 aprile 1992

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro di riferimento normativo a seguito dell'intervenuta l. 11 febbraio 1992 n. 141, art. 24, che ha disciplinato ex novo la disciplina del riscatto sia in relazione al periodo legale del corso di laurea che del servizio militare.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 2 Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense · Art. 24 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1988

    Altra decisione
    26 gennaio 1988

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 3 cost. · Art. 26 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 2 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 171/1987

    Questione infondata
    15 maggio 1987

    La fissazione di un momento temporale di decorrenza e` inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa; pertanto non e` irrazionale che, nel nuovo sistema previdenziale forense, il calcolo del trattamento pensionistico risulti differenziato a seconda che il relativo diritto maturi prima o dopo la data ivi indicata e dal momento che detto sistema, attuando il trapasso dal regime contributivo a quello retributivo, non ha configurato un diritto dell'iscritto all'intangibilita` del trattamento previgente. Per contro, si prospetterebbe irrazionale e in contrasto con le esigenze della certezza del diritto l'introduzione di un sistema di computo misto, quale quello ipotizzato dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 132/1984; 31/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art26 · fonte su Normattiva