Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-03-28;244~art1 · fonte del testo