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Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.
Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010
