Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)). Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art3 · fonte su Normattiva