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Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attivita', allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facolta' di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 28 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art8 · fonte su Normattiva