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All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 luglio 1966 al 9 ottobre 2010
