Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli previste dalla presente legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482~art18 · fonte su Normattiva