L'indennita' viene liquidata avendo riguardo:

  • 1)per quanto attiene ai beni mobili requisiti, acquistati, danneggiati o distrutti, a prezzi legalmente autorizzati o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;
  • 2)per quanto attiene ai danni dipendenti dalle requisizioni e dalle regolari od abusive occupazioni di beni immobili, allo stato dei beni danneggiati ed all'entita' del danno, in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio dei beni medesimi;
  • 3)nel caso di cui alla lettera e) dell'art. 1, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando - in base al salario massimo di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 - la rendita spettante in caso di inabilita' all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, cosi' ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata. Nei casi di liquidazione di danni alle cose, puo' essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al n. 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1971

    Questione infondata
    16 marzo 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate · Art. 2 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art2 · fonte del testo