I reclami proposti secondo l'art. 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 23 gennaio 1951
