I reclami proposti secondo l'art. 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art16 · fonte del testo