Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1986

    Altra decisione
    5 novembre 1986

    Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, Cost., dell'art. 2 della l. 12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), in relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede anche per coloro che sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, di poter presenziare all'udienza di discussione della propria liberazione condizionale"; perché lo stesso giudice valuti se permanga la rilevanza di detta questione alla luce dello ius superveniens, costituito dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663, i cui artt. 29 e 25 hanno espressamente abrogato la precedente l. n. 6/1975 cit. e reso applicabile al procedimento per la liberazione condizionale la disciplina originariamente prevista per il solo procedimento di sorveglianza (a cominciare dall'art. 71 bis l. n. 354/1975).

    Art. 630 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2 Norme in tema di liberazione condizionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-02-12;6~art2 · fonte del testo