Norme in tema di liberazione condizionale
Art. 6 — Norma transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986. Leggi il testo vigente →
Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986
