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I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la Sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal Comitato tecnico consultivo, istituito con l'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di Comitato tecnico amministrativo. I predetti Comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia gia' prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione. Per le operazioni di finanziamento da, effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione e' designato dalla Giunta regionale siciliana. Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:

  • a)per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;
  • b)per il Banco di Napoli il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce. Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6. Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro da eliminare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel case di mancata comunicazione del decreto di esecutivita' entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1949 al 30 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482~art8 · fonte del testo