L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' sostituito dal seguente: "I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative".

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 175/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Non sussiste violazione del principio di eguaglianza essendo apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore a creare norme di agevolazione nei confronti dei profughi non volontari ai quali e` stato consentita l'iscrizione agli albi professionali in deroga a tutte le disposizioni di legge. (Non fondatezza - non dichiarata in dispositivo - della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 28, L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2, L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali "anche in deroga alle vigenti disposizioni").

    Art. 2 Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art2 · fonte su Normattiva