In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.
Testo vigente dal 6 giugno 1949
