In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.

Testo vigente dal 6 giugno 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-26;265~art2 · fonte del testo