Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 3 — Pensione di anzianità

La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.5 La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 febbraio 1992, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente".

Testo vigente dal 5 marzo 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 73/1992

    Ha colpito questo articolo
    28 febbraio 1992

    Non viola il principio di eguaglianza che la corresponsione della pensione di anzianità agli avvocati e procuratori sia subordinata alla cancellazione degli stessi dai relativi albi, trattandosi di una condizione strettamente inerente alla "ratio" di tale forma di pensione, sia che la si intenda quale riconoscimento e premio ai sensi dell'art. 4 Cost. o quale anticipo del godimento pensionistico connesso a compenso del presumibile logorio psico-fisico per l'attività professionale. Non rileva al riguardo - stante le diversità tra i due istituti - richiamare la disciplina della pensione di vecchiaia ed, in particolare, l'abolizione - a seguito di pronuncia di illegittimità dell'art. 2, sesto comma, l. n. 576 del 1980 - della riduzione della pensione di vecchiaia a due terzi, nel caso di mantenimento dell'iscrizione agli albi, per l'incompatibilità tra tale concetto di disincentivo con quello di divieto in questione; tantomeno può essere adottata, come criterio di valutazione - sempre ai fini del principio di eguaglianza - in quanto agganciata al diverso sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, la disciplina riservata ad alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) per i quali il diritto alla pensione di anzianità non è condizionato alla cessazione dell'attività (art. 22, primo comma, l. n. 153 del 1969). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 20 settembre 1980, n. 576). - S. n. 194 del 1991, in ordine alle differenziazioni della pensione di anzianità da quella di vecchiaia; S. n. 1008 del 1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 362/1997

    Questione infondata
    28 novembre 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), <<nella parte in cui prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianità, da un lato, la revoca di quest'ultima pensione, e, dall'altro, l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo>>, in quanto - premesso che <<la pensione di anzianità non e un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia>>, ma costituisce <<una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva>> (sentenza n. 194/1991); e, considerato, con riferimento all'art. 3 della legge n. 576 del 1980, che <<l'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una condizione strettamente inerente alla 'ratiò di questa forma di pensione (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale consegue ad una libera scelta dell'interessato>> - non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio finanziario della gestione, ha ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa altresì in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo. - V. S. n. 1008/1988, nella quale la Corte ha, tra l'altro, rilevato che <<nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980, il principio solidaristico non esclude, ma concorre col principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense

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  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    È manifestamente inammissibile, per inapplicabilità delle norme denunziate nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 , L. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost. · Art. 2 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art3 · fonte su Normattiva