((I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.)) Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

16

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera i)) che al presente articolo "al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro"".

Testo vigente dal 5 novembre 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 545/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Non viola la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma Cost., subordinare la non punibilità dello straniero non residente nello Stato, per quanto concerne l'importazione temporanea di armi comuni da sparo, all'osservanza di disposizioni amministrative emanate con Decreto Ministeriale: nella specie, viene disciplinata una causa di esclusione del reato d'introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza - punito dall'art. 1, L. 2 ottobre 1967, n.895 - ed il predetto d.m. stabilisce soltanto le modalità di applicazione della scriminante stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art.25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art.15 della legge 18 aprile 1975, n.110).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 15 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art15 · fonte su Normattiva