Art. 34 — Sanzioni penali
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
Testo vigente dal 21 aprile 1975
