E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2. 2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione

Testo vigente dal 13 luglio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 326/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, della Costituzione, in quanto punisce la vendita delle armi comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto e dell'ammenda e ciò in contrasto con l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale consente la vendita e la cessione di armi a privati muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore. Tale divieto, infatti, pur escludendo la possibilità di vendita coattiva delle armi mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse modalità di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in via di interpretazione dal giudice di merito. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 532 c.p.c. · Art. 33 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art33 · fonte su Normattiva