Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 396/2000

    Questione inammissibile
    28 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, "nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo". - Ordinanza n. 145/1998, che ha dichiarato manifestamente infondata questione relativa ai medesimi articoli 10 e 14 della legge n. 497 del 1974.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 145/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratiò della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <<Nuove norme contro la criminalità>>), consiste nell'esigenza che l'autorità locale di pubblica sicurezza sia posta in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio di sua competenza, nonché i luoghi in cui sono custodite e i nomi dei detentori; deve escludersi l'irrazionalità della disciplina in esame e si deve riconoscere che la determinazione delle pene, per le ipotesi in cui la possibilità di controllo sia vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalità spettante al legislatore. Pertanto, non risulta alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - Cfr. S. n. 285/1991. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 200/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. 166/1982 e O. nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art14 · fonte su Normattiva