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L'amministrazione finanziaria, ha facolta' di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le Commissioni. Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
