Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 57 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'amministrazione finanziaria, ha facolta' di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le Commissioni. Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art2 · fonte del testo