Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
La declaratoria della nullita' prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, e' stata sottoscritta. Entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo alla data stessa uguale facolta' puo' essere esercitata dall'Ufficio. L'impugnativa di nullita' non sospende la iscrizione a ruolo. Ove la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, sia dichiarata nulla, l'Ufficio deve provvedere, entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullita' e' divenuta definitiva, a notificare nuovo accertamento.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
