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Le gestioni affidate o trasferite all'A.R.A.R. ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3, e dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:

  • a)Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e gestioni di cui all'art. 2, lettera a), della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  • b)Gestione scorte, sub b), art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Azienda, delle ferrovie dello Stato;
  • c)Gestione acquisti macchinari, apparecchi, attrezzature, sub c), art. 2, della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale dello Stato.

Testo in vigore dal 31 marzo 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;100~art1 · fonte del testo