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Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma. Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 21 marzo 1993

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;557~art3 · fonte su Normattiva