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In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico, nonche' gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del combinato disposto di dello art. 24 con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2193, o dell'art. 4 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad essi applicabili.
Testo in vigore dal 15 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
