Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori. Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo della anzianita' che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento e' disposto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art3 · fonte del testo